LA PARTE NORMATIVA DEL CONTRATTO
L’ipotesi di accordo relativa al CCNL 2016/2018 all’art. 1, comma 9, stabilisce:
“Per quanto non espressamente previsto dal presente CCNL, continuano a trovare applicazione le disposizioni contrattuali dei CCNL delle precedenti aree V e VII e le specifiche norme di settore, ove incompatibili o non sostituite con le previsioni del presente CCNL e con le norme legislative, nei limiti del d.lgs. n. 165/2001.”
Il testo non è chiarissimo, ma si dice che rimangono in vigore le norme delle precedenti Aree contrattuali, la V e la VII, purché siano compatibili e non siano state sostituite dalle norme dello stesso contratto 2016/2018 e, naturalmente, non siano in contrasto con norme di legge; il tutto, nei limiti stabiliti dal D.Lgs 165/2001.
Per quanto riguarda i Dirigenti Scolastici, a sua volta il CCNL 2006/2009 dell’Area V, nella Premessa, al comma 6 stabilisce:
“Per quanto non previsto dal presente contratto collettivo, restano in vigore le disposizioni non disapplicate dei precedenti CCNL, nel rispetto della normativa contenuta nel Decreto legislativo n. 150 del 27/10/2009 e di quella adottata in attuazione del medesimo, che sono comunque fatte salve.”
Il CCNL 2006/2009 fa quindi riferimento ai precedenti CCNL, affermando che rimane in vigore quanto non disapplicato, nel rispetto naturalmente delle norme di Legge.
Questa stratificazione normativa, questo tornare all’indietro procedendo per scatole cinesi si arresta finalmente al CCNL 2002/2006 dell’Area V, che nella Premessa, al comma 6 stabilisce:
“Il presente CCNL…raccoglie, riordina e presenta in modo sistematico ed unitario anche tutte le disposizioni di fonte negoziale riferibili a contratti, accordi o interpretazioni autentiche fin qui intervenuti tra l’ARAN e le Organizzazioni sindacali di Area…
Le disposizioni contrattuali che seguono, pertanto, riportano tutte le norme di fonte negoziale vigenti, sia si tratti di nuove sia di precedenti, queste ultime modificate o meno…”
Il testo contrattuale del CCNL 2002/2006 riprende e riassume tutte le norme di origine contrattuale precedenti, per cui lo possiamo considerare il fondamento della normativa contrattuale tutt’ora vigente, perché è alla base della stratificazione normativa che si conclude con il CCNL 2016/2018.
Detta ina latro modo, le norme di base sono quelle del CCNL 2006/2009, i due contratti successivi le prendono a riferimento e stabiliscono soppressioni, modifiche o integrazioni.
Questa stratificazione normativa rende alquanto difficoltoso quale sia la normativa contrattuale rispetto ai diversi argomenti, per esempio il conferimento e il mutamento dell’incarico dirigenziale.
Per facilitare la comprensione dei diversi testi contrattuali tra loro interconnessi, abbiamo pensato di trasformare la stratificazione verticale delle norme in una sinossi orizzontale, che renda contigue le norme che riguardano lo stesso argomento.
Di seguito, riportiamo i diversi articoli contrattuali, raggruppati in Titoli, prendendo a riferimento la suddivisione fatta nel CCNL 2006/2009, data la sua natura di “base” della costruzione normativa.
Ricordiamo che i primi due contratti riguardano solo i Dirigenti Scolastici, l’Area V, mentre l’ipotesi di accordo 2016/2018 riguarda tutti i Dirigenti dell’Area C.
Titolo I-La funzione dirigenziale
I contratti dell’Area V si aprono, al Titolo I, con la definizione della funzione dirigenziale; nel primo contratto dell’Area C, quello che era l’apertura diventa…la chiusura:
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CCNL 2002/2005 |
CCNL 2006/2009 |
CCNL 2016/2018 |
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Titolo I – Definizione e contenuti della funzione dirigenziale |
Titolo I – Definizione e contenuti della funzione dirigenziale |
Titolo V – Norme speciali e finali |
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Art. 1 – Funzione dirigenziale nelle scuole e negli istituti Afam |
Art. 52 Funzioni del dirigente scolastico |
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La cosa è del tutto normale, perché il contratti riguarda anche gli altri dirigenti e la definizione della funzione del Dirigente Scolastico diventa una norma speciale.
TitoloIII-Il rapporto di lavoro
Nel Titolo Terzo viene definito il rapporto di lavoro:
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CCNL 2002/2005 |
CCNL 2006/2009 |
CCNL 2016/2018 |
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Titolo III – Rapporto di lavoro |
TITOLO III RAPPORTO DI LAVORO |
TITOLO III -RAPPORTO DI LAVORO |
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Art. 12 Linee generali in materia di conferimento degli incarichi dirigenziali |
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Art. 13 Ferie e festività |
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Art. 14 Ferie e riposi solidali |
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Art. 20 – Verifica dei risultati e valutazione del dirigente |
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Art. 24 Linee guida generali in materia di formazione |
Come si vede, il testo del CCNL 2006/2009 fa da riferimento e gli altri due contratti introducono solo delle modifiche.
Titolo IV-Sospensione e interruzione del rapporto di lavoro
Nel Titolo IV viene normata la sospensione e l’interruzione del rapporto di lavoro; nell’ipotesi di accordo sotto un unico Titolo vengono raggruppate diverse materie, per cui la materia viene trattata nel Capo III; questa la sinossi:
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CCNL 2002/2005 |
CCNL 2006/2009 |
CCNL 2016/2018 |
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Titolo IV – Sospensione e interruzione del rapporto di lavoro |
Titolo IV – Sospensione e interruzione del rapporto di lavoro |
CAPO III – Sospensione e interruzione del rapporto di lavoro |
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Art. 15 Assenze retribuite |
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Art. 16 Congedi per le donne vittime di violenza |
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Art. 17 Congedi dei genitori |
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Art. 18 Aspettativa per ricongiungimento con il coniuge che presti servizio all’Estero |
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Art. 19 Unioni civili |
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Art. 20 Servizio militare |
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Art. 21 Assenze per malattia |
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Art. 22 Assenze per malattia in caso di gravi patologie richiedenti terapie salvavita |
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Art. 26 – Infortunio sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio |
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Art. 23 Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio |
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Titolo V-Estinzione del rapporto di lavoro
La materia viene trattata praticamente solo nel CCNL 2002/2005, l’ipotesi di accordo del CCNL 2016/2018 non se ne occupa proprio; questa la sinossi:
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CCNL 2002/2005 |
CCNL 2006/2009 |
CCNL 2016/2018 |
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Titolo V – Estinzione del rapporto di lavoro |
Titolo V – Estinzione del rapporto di lavoro |
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Art. 28 – Cessazione del rapporto di lavoro e obbligo delle parti |
Art. 12 – Cessazione del rapporto di lavoro e obbligo delle parti |
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Titolo VI-La responsabilità disciplinare
Nel Titolo Sesto viene normata la responsabilità disciplinare; per meglio dire, viene normata in modo particolareggiato a partire dal CCNL 2006/2009, per effetto della Legge Brunetta; questa la sinossi:
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CCNL 2002/2005 |
CCNL 2006/2009 |
CCNL 2016/2018 |
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Titolo VI – Istituti di particolare interesse |
TITOLO VI RESPONSABILITA’ DISCIPLINARE |
CAPO V RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE |
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Art. 25 Principi generali |
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Art. 26 Obblighi del dirigente |
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Art. 35 – Procedura di conciliazione e arbitrato in caso di recesso |
Art. 27 Sanzioni disciplinari |
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Art. 28 Codice disciplinare |
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Art. 17 – Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare |
Art. 29 Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare |
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Art. 38 – Effetti del procedimento penale sul rapporto di lavoro |
Art. 18 – Sospensione cautelare in caso di procedimento penale |
Art. 30 Sospensione cautelare in caso di procedimento penale |
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Art. 39 – Sospensione cautelare in caso di procedimento penale |
Art. 19 – Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale |
Art. 31 Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale |
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Art. 20 – Reintegrazione del dirigente illegittimamente licenziato |
Art. 32 La determinazione concordata della sanzione |
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Art. 33 Norme finali in tema di responsabilità disciplinare |
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Titolo VII-Scuole italiane all’estero
Il CCNL 2002/2005 si conclude con il Titolo VII, che stabilisce la normativa per le scuole italiane all’estero, normativa che non viene più toccata nei contratti seguenti:
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CCNL 2002/2005 |
CCNL 2006/2009 |
CCNL 2016/2018 |
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Titolo VII – Disposizioni per le Scuole italiane all’estero |
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Art. 48 – Raccordo con le normative contrattuali nazionali e rel. sindacali |
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