LE SUPPLENZE BREVI. CHE FARE?
L’ultima legge di stabilità ha disposto delle restrizioni nel conferimento delle supplenze brevi; riportiamo di seguito i due commi della legge:
“332. A decorrere dal 1º settembre 2015, i dirigenti scolastici non possono conferire le supplenze brevi di cui al primo periodo del comma 78 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a:
a)personale appartenente al profilo professionale di assistente amministrativo, salvo che presso le istituzioni scolastiche il cui relativo organico di diritto abbia meno di tre posti;
b)personale appartenente al profilo di assistente tecnico;
c)personale appartenente al profilo di collaboratore scolastico, per i primi sette giorni di assenza.
Alla sostituzione si può provvedere mediante l’attribuzione al personale in servizio delle ore eccedenti di cui ai periodi successivi.
Le ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti possono essere attribuite dal dirigente scolastico anche al personale collaboratore scolastico.
Conseguentemente le istituzioni scolastiche destinano il Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa prioritariamente alle ore eccedenti.
333.Ferme restando la tutela e la garanzia dell’offerta formativa, a decorrere dal 1º settembre 2015, i dirigenti scolastici non possono conferire supplenze brevi di cui al primo periodo del comma 78 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, al personale docente per il primo giorno di assenza.”
Queste disposizioni possono sembrare, a prima vista, non molto pesanti, ma in alcuni casi e situazioni possono rivelarsi molto problematiche, soprattutto nella scuola materna e nella scuola primaria; stiamo parlando di diritto allo studio e soprattutto di sicurezza degli alunni: pensiamo ad un plesso di scuola materna e primaria con un solo collaboratore scolastico…Rimandiamo in merito ad una chiara ed articolata presa di posizione dell’ASAL, l’Associazione delle Scuole Autonome del Lazio,che riportiamo in fondo all’articolo.
Di fronte a questioni tanto delicate, ci si aspettava una direttiva chiara da parte del MIUR; la direttiva è arrivata ed è molto chiara…nello scaricabarile! (VEDI).
Il MIUR liquida velocemente la questione della sostituzione dei docenti, riprendendo le prime parole del Comma 333 (Ferme restando la tutela e la garanzia dell’offerta formativa), che, seppure non chiarissime, fanno riferimento alla garanzia del diritto allo studio; c’è un margine di discrezionalità autorizzato dalla stessa legge.
Il MIUR fa anche riferimento all’organico potenziato prossimo venturo, ma è chiaro che questi docenti non possono (e non devono) diventare dei tappabuchi.
Per quanto riguarda, invece, il personale ATA, il comma 332 non dà scampo, non c’è nessun margine interpretativo: non è possibile chiamare supplenti, se non nei casi previsti dalla stessa legge.
Nella Nota del MIUR, per quanto riguarda i collaboratori scolastici, si dice che il “divieto potrà essere superato”, ma a prezzo, come già detto, di uno scaricabarile veramente impressionante; è bene leggersi la nota parola per parola: con un crescendo rossiniano, si dice che la responsabilità è solo ed esclusivamente del dirigente scolastico.
Il dirigente potrà chiamare il supplente per il collaboratore scolastico assente fino a sette giorni solo se non si potrà fare altrimenti, perché sono state messe in atto tutte le misure organizzative possibili a livello non del singolo plesso, ma dell’intera istituzione scolastica; una volta “raggiunta la certezza” (?) che solo la sostituzione del collaboratore scolastico assente (Invitiamo di nuovo a leggere con molta calma la prosa ministeriale, perché il burocratese raggiunge picchi inarrivabili) potrebbe garantire la sicurezza degli alunni e l’esercizio del diritto allo studio, solo allora il dirigente scolastico potrebbe conferire la supplenza, naturalmente con “determinazione congruamente motivata”.
Che veste dare a questa “determinazione” e da quali atti va preceduta ed accompagnata? Ne parleremo a in seguito, la questione è molto delicata e merita di certo un approfondimento.
Riportiamo di seguito la Nota dell’ASAL
AL MIUR
Sottosegretario di Stato all’istruzione On. Davide Faraone
ALL’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
Direttore Generale Dott. Gildo De Angelis
In relazione a quanto previsto dalla Legge 23 dicembre 2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015), commi 332 e 333 dell’art.1, richiamati dalla Nota Miur 25141 – Direzione generale per il personale scolastico, a firma del Direttore Generale M.M. Novelli, indirizzata agli UU.SS.RR, le scuole del Lazio evidenziano le gravi difficoltà connesse all’applicazione dei suddetti commi con particolare riguardo sia alla conseguente mancata garanzia dell’offerta formativa e del diritto allo studio e a sia alla impossibilità di garantire le necessarie condizioni di sicurezza e di incolumità degli alunni.
Le norme richiamate infatti prevedono che i DD.SS. dal 01/09/2015 non potranno:
a. nominare il supplente nel primo giorno di assenza del docente
b. conferire supplenze ai collaboratori scolastici nei primi sette giorni di assenza
In relazione ai docenti il Dirigente Scolastico dovrà quindi riorganizzare giornalmente l’attività didattica in ciascuna delle sedi dove risulteranno assenti una o più unità di personale docente attraverso l’utilizzo di personale interno non impegnato nelle lezioni frontali o assegnato come organico potenziato o, ancora, distribuendo gli studenti tra le altre classi.
In relazione al Personale Collaboratore Scolastico il Dirigente Scolastico dovrà altresì, sempre giornalmente in occasione di assenze di più unità di personale C.S., prevedere modifiche di orario del personale in servizio e/o attribuzione di ore eccedenti che, a nostro parere, non può comunque ritenersi obbligatorio.
L’impatto dell’applicazione dei commi sopra citati sarà pesantissimo sulla gestione ordinaria delle scuole in quanto le risorse di organico a disposizione non consentiranno comunque di garantire il regolare svolgimento delle lezioni, in particolare nei primi gradi di scolarità. Va inoltre considerata l’incidenza di altre variabili quali la complessità delle singole istituzioni scolastiche qualora le medesime siano articolate in più sedi o le sedi stesse siano piccole e con poche classi, con l’ evidente rischio del mancato rispetto dei vincoli delle norme di sicurezza in termini di affollamento massimo delle aule.
Si espongono di seguito alcuni esempi delle criticità sopra esposte.
SCUOLA DELL’INFANZIA
Frequenti sono nel nostro territorio piccoli plessi di scuole dell’infanzia, dove il numero delle sezioni/classi presenti nell’edificio sono da uno a tre sia ad orario ridotto che ad orario normale ed il collaboratore in servizio solitamente uno. In tali casi sarà impossibile non ricorrere alla supplenza breve di un giorno perché altrimenti non sarebbe garantita né la tutela dei minori né il loro diritto allo studio. L’orario di servizio delle insegnanti di scuola dell’infanzia prevede delle ore di compresenza destinate al momento del pasto e del gioco libero e comunque ore che non sarebbero sufficienti alla sostituzione di uno/due insegnanti assenti. Si potrà ricorrere alle compresenze solamente quando le stesse sono con l’insegnante di Religione ma anche qui si potrebbe ledere il diritto dei genitori che hanno chiesto l’esonero da tale insegnamento.
SCUOLA PRIMARIA
Medesimo problema potrebbe verificarsi negli istituti dove le classi sono distribuite su più plessi, distanti tra di loro, e/o con classi numerose e/o con numero esiguo di classi. Dal momento che le compresenze nella scuola primaria sono rimaste esclusivamente nelle future classi quinte, dovendo comunque garantire l’insegnamento di attività alternativa alla Religione Cattolica, in presenza di più di un docente assente nel medesimo turno si risconterebbero nuovamente tutte le difficoltà già evidenziate, con mancato rispetto sia del diritto allo studio che delle norme di sicurezza; nel momento in cui sarà assegnato l’organico potenziato questo potrebbe ‘ridurre’ le difficoltà ma ciò ne snaturerebbe comunque le finalità per le quali viene richiesto. In ogni caso tale organico, almeno per il corrente a.s., sarà assegnato successivamente all’avvio delle lezioni.
SCUOLA SECONDARIA
Per la scuola secondaria è ormai prassi la divisione degli alunni, essendo state ricondotte a 18 ore quasi tutte le cattedre; si sottolinea comunque che ciò resta lesivo del diritto allo studio ed in numerosi casi confligge anche con il D.L.vo 81/20018 per l’assenza di spazi sufficientemente ampi da accogliere un numero di alunni superiore a 26 e/o per la presenza di classi già frequentate da 27/30 alunni.
COLLABORATORI SCOLASTICI
L’organico di fatto assegnato alle scuole nel precedente a.s. e parzialmente ridotto nel corrente, non è mai stato sufficiente a sopperire le necessità dovute alle assenze brevi; tutte le scuole si sono sempre diligentemente impegnate ad utilizzare il personale per le sostituzioni degli assenti, contrattandone la retribuzione ma si è dovuto comunque spesso ricorrere alla supplenza del collaboratore scolastico magari per assenze dai 4 ai 5 giorni (frequenti nel periodo delle influenze) o per quelle giornate nelle quali più collaboratori scolastici si assentavano per un giorno per le motivazioni più diverse (è noto a tutti la diversa tipologia di assenze di cui regolarmente fruisce il personale, in particolare i permessi di cui alla legge 104/92 per motivi personali o per congiunti e alla legge 151/2001). Inoltre sono numerosi i plessi nei quali il collaboratore scolastico in servizio è uno solo o il turno è pomeridiano, con le innegabili difficoltà a provvedere ad una sostituzione interna anche tramite il riconoscimento di ore eccedenti di straordinario che non possono essere imposte a nessun titolo.
Tutto ciò inoltre riflette esclusivamente sul compito del collaboratore di apertura delle sedi e portineria, senza tenere in considerazione tutti gli altri compiti che i medesimi collaboratori si assumono quotidianamente: assistenza alla persona, assistenza all’handicap, vigilanza ai piani ed ai bagni, pulizia delle aule, ecc.
Si rileva quindi:
-l’impossibilità di procedere alla sostituzione di tutti i docenti assenti con il solo personale interno al plesso o dell’organico potenziato, al momento non ancora attivato in particolare nelle scuole con più sedi/plessi;
-l’impossibilità di spostare gli alunni nelle altre classi sia per la numerosità delle stesse sia per l’assenza di spazi sufficientemente ampi da accogliere un numero di alunni superiore a 26 unità, sia nei plessi dove sono presenti poche classi (fino alle sedi con monosezioni di scuola dell’infanzia);
-l’impossibilità di chiudere alcune sedi nei periodi in cui si concentrano maggiormente le assenze perché tale decisione si configurerebbe come interruzione di pubblico servizio;
-l’impossibilità di ricorrere a quanto previsto dalla Legge n. 107 del 2015 all’art.1 comma 85 secondo il quale “il dirigente può effettuare le sostituzioni per le assenze fino a 10 giorni con il personale dell’organico dell’autonomia” in quanto le assenze in molti periodi dell’anno risultano essere estremamente numerose ed attualmente tale organico non è ancora a disposizione delle scuole.
La presente lettera vuole indurre una riflessione seria e, soprattutto, tempestiva, visto l’imminente inizio delle lezioni, sulle ripercussioni delle norme suddette che, se utili a determinare un risparmio, di fatto determineranno pesanti disservizi.
Si chiede pertanto di non lasciare sole le Scuole nel tentativo di trovare modalità di applicazione di norme che, per loro natura, confliggono con l’esercizio del diritto allo studio e della tutela dei minori affidati alle nostre scuole ogni giorno dalle loro famiglie.Come Scuole vogliamo prenderci le nostre responsabilità ma, allo stesso tempo, vorremmo anche essere messi nelle condizioni di farlo e di farlo nel migliore dei modi.
Si chiede, pertanto, alle SS.LL, in relazione ai diversi ambiti di competenza e responsabilità, di ricercare con urgenza un correttivo agli stringenti vincoli posti dalla normativa e di inviare una nota che espliciti le condizioni nelle quali sarà possibile derogare al fine di assicurare fin da subito un servizio scolastico sicuro e ben organizzato.
F.to IL PRESIDENTE DELL’ASAL
Andrea Caroni
